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Sulla Gazzetta
Ufficiale del 28/1/2009 supplemento ordinario n. 14/L èstata
pubblicata la legge 28 gennaio 2009 n. 2 sulla “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”. Di particolare rilevanza per i
Collegi è quanto riportato dai commi 7 e 8 dell’art. 16 che così letteralmente
dispongono:
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato
comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma
6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini
e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli
iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non
abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno
comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco
consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve
provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.
La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di comunicazione simile alla
poste elettronica standard che però in più ha caratteristiche di sicurezza e di
certificazione della trasmissione. La PEC è quindi un nuovo sistema
attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato ad
una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Tale valenza naturalmente è valida solo se il mittente e il destinatario hanno
caselle di posta elettronica certificata. Se una delle caselle coinvolte nella
trasmissione non è una PEC vengono a mancare alcuni elementi della certezza
della comunicazione. Infatti in questo caso non viene fornita la ricevuta di
avvenuta consegna. Una volta inviato un messaggio tramite PEC ad un destinatario
fornito di PEC il provider certificherà al mittente prova della consegna con
data e ora e del contenuto del messaggio. Il comma 7 su riportato rende
obbligatorio per i professionisti iscritti in albi l’attivazione di un indirizzo
di posta elettronica certificata personale (non cumulativa quindi per più
professionisti) entro un anno dall’entrata in vigore del decreto (novembre 2009)
e a comunicarla al proprio Collegio.